È permesso esporre la bandiera della mia micronazione all'esterno della mia abitazione? Questo argomento potrebbe sollevare discussioni all'interno dei condomini, sia se la bandiera viene posizionata sul terrazzo comune o sulla facciata dell'edificio (magari sotto la finestra di uno dei proprietari), poiché queste sono parti di proprietà comune, sia se viene appesa al balcone di un singolo proprietario. Inoltre, c'è un aspetto ideologico da considerare: bisogna rispettare le opinioni di tutti o la libertà di espressione ha la precedenza?
Immagina che, al piano sopra il tuo, viva una persona di idee estremiste che leghi alla ringhiera del proprio terrazzo un lenzuolo di sostegno a un pregiudicato o a un boss mafioso; o che, in concomitanza con le elezioni amministrative, l’amministratore autorizzi uno dei condomini, candidato alle consultazione, di collocare un lungo striscione con i simboli della propria coalizione; o ancora che, in occasione di una finale calcistica, tutto il palazzo si riempia, già dieci giorni prima, di bandiere colorate mentre a te, del calcio, non interessa nulla.
???? A riguardo entra in gioco l'Art. 1102 del codice civile: tale articolo consente a ciascun condomino di usare gli spazi comuni del palazzo (e quindi anche la facciata) purché non ne muti la destinazione e non impedisca agli altri di fare altrettanto. A riguardo la bandiera o lo striscione possono essere collocati sul balcone di proprietà esclusiva e sin anche sulla facciata condominiale perché, per loro natura, sono opere provvisorie, destinate a rimanere qualche giorno, al massimo qualche settimana, a meno che non siano di dimensioni così vistose da coprire l’intera facciata, essi non impediscono agli altri condomini di collocare sulla facciata anche ulteriori striscioni o bandiere. Detto ciò, è da specificare che più spesso per installazione temporanea, si intende che non consiste in modifiche strutturali permanenti all'edificio.
????⚖️ C’è poi la norma che vieta di violare l’estetica del palazzo ossia il decoro architettonico. A questo riguardo possono influire, oltre alle dimensioni dello striscione, anche il tipo di messaggio in esso diffuso. Nonostante la libertà di espressione e il fatto che la responsabilità – da un punto di vista penale – resta in capo all’autore dell’affissione, il condominio potrebbe agire contro chi affigge bandiere e striscioni offensivi o denigratori.
Se si rispettano questi si è liberi di utilizzare il proprio balcone o anche quello condominiale o la stessa parete frontale dell’edificio per appendere bandiere e striscioni di dimensioni modeste.
⚖️ L'Art. 1102 del codice civile nello specifico, disciplina la comunione in generale, ma è applicabile anche al condominio negli edifici, stabilisce che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.”
Il singolo condomino, quindi, può trarre tutte le utilità possibili dalle cose comuni, indipendentemente da qualsiasi delibera assembleare o da una formale manifestazione di consenso da parte degli altri condomini, purché il suo comportamento non modifichi la destinazione della cosa comune, né impedisca o limiti l’uguale diritto di uso spettante altri condomini.
Ciascun condomino può a proprie spese anche modificare le cose comuni per il miglior godimento delle stesse, sempre però rispettando i limiti sopra indicati e salvo eventuali ulteriori limiti previsti nel regolamento del condominio.
Nessuna delibera condominiale può violare tale diritto del codice civile. Se qualche caposcala o amministratore prova a contestare la presenza della bandiera della vostra micronazione, di sua iniziativa o su segnalazione di qualcuno, appellatevi al burocratese, spiegategli che la legge italiana è valida anche nei condomini, e invitatelo gentilmente a un'etica per un vicinato più salubre.
Sì specifica che questo articolo si riferisce unicamente al codice legislativo italiano; in alcuni paesi d'Europa è vietato esporre bandiere di altri stati, ma rimane il fatto che la stragrande maggioranza delle micronazioni non è riconosciuta come tale.
In foto: la bandiera del Ducato del "Bardo".